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fiscale
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Il trust è un istituto di origine anglosassone, con cui il Disponente affida dei beni (liquidità, strumenti finanziari, partecipazioni, immobili in nuda proprietà, opere d’arte, etc.) ad un Trustee che – sotto il controllo (eventuale) di un Guardiano – li amministra e gestisce nell’interesse di uno o più Beneficiari e/o con lo scopo di conseguire un fine determinato.
Per effetto della legge di ratifica n.364/1989, in data 1 gennaio 1992 è entrata in vigore in Italia la Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, quindi, di un istituto riconosciuto nel nostro paese ma regolamentato da una legge estera scelta volontariamente dal Disponente.
Il target di clientela a cui si rivolge il Trust è costituito da:
Le situazioni più frequenti di applicazione dello strumento del trust sono quelle della pianificazione successoria e del passaggio generazionale, anche per la tutela di posizioni deboli.
Il Trust può essere costituito per atto tra vivi o mortis causa (trust testamentario).
L’atto istitutivo del trust, irrevocabile, e il contestuale o successivo atto di conferimento dei beni, hanno la forma di atto pubblico notarile.
Il Trust coinvolge una serie di soggetti:
Gli specialisti di Wealth Planning di Cordusio Fiduciaria, inoltre, supportano il cliente nell’analisi delle specifiche esigenze che potrebbero essere alla base della scelta del Trust, per conseguire obiettivi di segregazione e destinazione vincolata del proprio patrimonio.
Intestazione dei beni al Trustee che ne diventa titolare per amministrarli e gestirli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito
Vincolo di destinazione e segregazione (mediante spossessamento)
Con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che produce un effetto segregativo sui beni stessi. Il Disponente conferendo i suoi beni in trust, ne perde completamente e definitivamente la proprietà a favore del Trustee. I beni sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e restano segregati nel patrimonio del trust.
In tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, dei beneficiari e del Trustee e sono separati dal patrimonio personale di quest’ultimo.
Aspetti fiscali
Con la legge Finanziaria 2007 (legge n.296/2006) e con successive circolari interpretative, l’Amministrazione fiscale italiana ha fornito gli elementi di valutazione per inquadrare il trust ai fini fiscali nei suoi caratteri generali.
Il Trust presenta risvolti applicativi particolarmente interessanti in relazione agli scenari che si sono profilati con la legge sul “Dopo di noi”.
La legge n. 112/2016, comunemente nota come legge sul “Dopo di noi” è diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave.
Con tale legge, che prevede una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali, si è riconosciuto un importante ruolo ad alcuni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, tra i quali il trust, riconoscendoli come idonei a realizzare obiettivi di assistenza e protezione di persone con disabilità gravi.
Nel trust “Dopo di noi” esclusivi beneficiari possono essere solo le persone con disabilità gravi e deve essere necessariamente individuata la figura del Guardiano preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del Trustee.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Manzoni 9, 20121 Milano (MI) // Tel:02 72591100