Trust

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Principali esigenze soddisfatte

Riservatezza

Protezione

Garanzia

Ottimizzazione
fiscale

Semplificazione

CHE COSA E'

CHE COSA E'

Il trust è un istituto di origine anglosassone, con cui il Disponente affida dei beni (liquidità, strumenti finanziari, partecipazioni, immobili in nuda proprietà, opere d’arte, etc.) ad un Trustee che – sotto il controllo (eventuale) di un Guardiano – li amministra e gestisce nell’interesse di uno o più Beneficiari e/o con lo scopo di conseguire un fine determinato.
Per effetto della legge di ratifica n.364/1989, in data 1 gennaio 1992 è entrata in vigore in Italia la Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, quindi, di un istituto riconosciuto nel nostro paese ma regolamentato da una legge estera scelta volontariamente dal Disponente.

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il target di clientela a cui si rivolge il Trust è costituito da:

  • persone fisiche / nuclei familiari per gestire la futura suddivisione e destinazione specifica del patrimonio
  • persone giuridiche per la realizzazione di obiettivi di garanzia
  • soggetti istituzionali o enti, per esempio, in relazione alla tutela e gestione delle opere d’arte.

Le situazioni più frequenti di applicazione dello strumento del trust sono quelle della pianificazione successoria e del passaggio generazionale, anche per la tutela di posizioni deboli.
Il Trust può essere costituito per atto tra vivi o mortis causa (trust testamentario).
L’atto istitutivo del trust, irrevocabile, e il contestuale o successivo atto di conferimento dei beni, hanno la forma di atto pubblico notarile.

SINTESI FUNZIONAMENTO

SINTESI FUNZIONAMENTO

Il Trust coinvolge una serie di soggetti:

  • Disponente (o Settlor): colui che istituisce il Trust ovvero che ne decide la creazione con atto unilaterale e volontario e che conferisce in Trust i beni in sua proprietà ai Trustee.
  • Trustee: si occupa dell’amministrazione e gestione del patrimonio destinato ai beneficiari o alla realizzazione dello scopo. Cordusio Fiduciaria svolge il ruolo di Trustee (o co- Trustee nel caso di una pluralità di trustee) di trust fiscalmente residenti in Italia.
  • Beneficiario/i: colui/coloro a vantaggio del quale/dei quali è prima costituito il trust e poi amministrato il patrimonio in trust
  • Guardiano (Protector): soggetto eventuale che vigila sull’operato del Trustee affinché vengano rispettate le finalità che il trust intende perseguire

Gli specialisti di Wealth Planning di Cordusio Fiduciaria, inoltre, supportano il cliente nell’analisi delle specifiche esigenze che potrebbero essere alla base della scelta del Trust, per conseguire obiettivi di segregazione e destinazione vincolata del proprio patrimonio.

VANTAGGI

VANTAGGI

Intestazione dei beni al Trustee che ne diventa titolare per amministrarli e gestirli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito

Vincolo di destinazione e segregazione (mediante spossessamento)
Con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che produce un effetto segregativo sui beni stessi. Il Disponente conferendo i suoi beni in trust, ne perde completamente e definitivamente la proprietà a favore del Trustee. I beni sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e restano segregati nel patrimonio del trust.
In tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, dei beneficiari e del Trustee e sono separati dal patrimonio personale di quest’ultimo.

Aspetti fiscali
Con la legge Finanziaria 2007 (legge n.296/2006) e con successive circolari interpretative, l’Amministrazione fiscale italiana ha fornito gli elementi di valutazione per inquadrare il trust ai fini fiscali nei suoi caratteri generali.

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

Il Trust presenta risvolti applicativi particolarmente interessanti in relazione agli scenari che si sono profilati con la legge sul “Dopo di noi”.
La legge n. 112/2016, comunemente nota come legge sul “Dopo di noi” è diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave.
Con tale legge, che prevede una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali, si è riconosciuto un importante ruolo ad alcuni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, tra i quali il trust, riconoscendoli come idonei a realizzare obiettivi di assistenza e protezione di persone con disabilità gravi.
Nel trust “Dopo di noi” esclusivi beneficiari possono essere solo le persone con disabilità gravi e deve essere necessariamente individuata la figura del Guardiano preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del Trustee.